Sovraindebitamento: come si avvia la procedura?
Nell'articolo precedente abbiamo analizzato le caratteristiche delle quattro procedure da sovraindebitamento, previste dal nuovo Codice della Crisi (ex Legge n. 3/2012), ossia: 1) il piano del consumatore, 2) il concordato minore, 3) la liquidazione del patrimonio ed infine, 4) l'esdebitazione.
Ebbene, prima di passare ad analizzare le modalità di accesso a queste quattro procedure è importante precisare — ancora una volta — che attraverso le medesime è possibile intervenire anche quando è già in corso l'azione esecutiva da parte del creditore.
Prima fase: il deposito della domanda presso l'OCC
Il soggetto interessato alle procedure di esdebitazione, per prima cosa, dovrà confrontarsi con un gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (di seguito OCC), che procederà ad una verifica preliminare della situazione economica e patrimoniale del richiedente nonché della presenza di tutti i requisiti prevista dalla normativa in materia.
Pertanto, dal canto suo, il richiedente dovrà preliminarmente individuare l'OCC competente per territorio a cui presentare l'istanza di esdebitazione; sul punto va detto sin da subito che la competenza ricade sul Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (di norma, residenza o domicilio per la persona fisica non imprenditore e la sede legale risultante dal registro imprese per le imprese).
Fatto ciò, il richiedente dovrà scaricare dal sito web dell'OCC prescelto il modulo di domanda che avrà cura di compilare in ogni sua parte, ed in seguito dovrà allegare i documenti richiesti nella domanda stessa.
In un secondo momento occorrerà allegare, altresì, l'attestazione di pagamento dell'importo previsto dall'OCC quale contributo iniziale per avviare la procedura prescelta.
Il debitore, a questo punto, con l'ausilio di un legale procederà a redigere la proposta di ristrutturazione del suo debito, tenuto conto delle spese necessarie ed occorrenti al sostentamento familiare.
Il contenuto della proposta di esdebitazione
Per quanto riguarda il contenuto della proposta di ristrutturazione del debito — che dovrà comunque essere più conveniente rispetto alla liquidazione del patrimonio — essa dovrà prevedere:
- la ristrutturazione dei debiti;
- la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.
Il debitore formula ai creditori chirografari una proposta che può prevedere:
- la dilazione del pagamento dei debiti (c.d. accordo dilatorio o moratoria);
- la remissione parziale dei debiti (c.d. accordo remissorio o esdebitativo);
- la dilazione del debito ridotto per effetto della remissione parziale (moratoria con esdebitazione parziale).
I possibili contenuti della proposta sono i più vari, passando da una mera moratoria dei pagamenti ad una più generalizzata remissione parziale dei debiti.
Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non dovessero risultare sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo, la proposta dovrà essere sottoscritta da uno o più soggetti terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o di beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.
È importante ricordare che la proposta viene predisposta e presentata dal debitore all'OCC che la verifica e la attesta tramite il gestore. Ultimata la verifica e rilasciata l'attestazione del gestore, la proposta dovrà essere presentata, a cura del debitore (assistito da un avvocato) presso il Tribunale competente.
Seconda fase: l'iter processuale della proposta di esdebitazione
Il Tribunale, dal momento del deposito della domanda, viene posto a conoscenza per la prima volta della richiesta di esdebitazione avanzata dal debitore. Il Giudice designato provvederà ad emettere il decreto di fissazione dell'udienza dei creditori.
Il decreto di apertura della procedura — per quel che riguarda, in particolare, la procedura del concordato minore e della liquidazione del patrimonio — determina il blocco delle azioni esecutive individuali e dei sequestri conservativi, oltre ad impedire l'iscrizione di ipoteche giudiziali e/o volontarie.
Per quanto riguarda il piano del consumatore, non è previsto alcun automatismo; in generale è il Giudice, in sede di udienza, che potrà (o meno) ordinare una sospensione delle azioni iniziate dal creditore.
La principale differenza rispetto all'accordo di composizione della crisi è che il Giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione dei creditori, ma non adotta i provvedimenti relativi alla sospensione delle azioni esecutive e cautelari. Inoltre per il piano del consumatore i creditori non dovranno esprimere alcun consenso o diniego sulla proposta, a differenza di quanto previsto nel concordato minore.
Dopodiché, se non vi sono integrazioni da apportare alla proposta, la procedura giudiziale si concluderà con una sentenza di accoglimento o di rigetto della domanda.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere esclusivamente informativo e generale. Non costituiscono parere legale né sollecitazione al conferimento di incarico professionale. Per un'analisi della propria situazione specifica si consiglia di rivolgersi a un professionista.